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E' vera riforma?
di Lucia Frigerio
Il 56% degli insegnanti la
giudica pessima, ma per il 35% è ottima. La Legge Delega del ministro Moratti,
definitivamente approvata dal Senato lo scorso mese di marzo, esce bocciata
dall’esame dei docenti, anche se diversi sembrano più disposti a spezzare
qualche lancia in suo favore. Sono dati di sondaggio, che abbiamo imparato a
prendere con le molle e a considerare per quel poco che possono “saggiare”, in
superficie, riguardo alle questioni scottanti del momento.
I
curatori del sondaggio, apparso sulla rivista on line Educazione e Scuola
(http://edscuola.it), ci tengono a dichiarare i limiti dell’operazione, che
non intende fornire elaborazioni statistiche, ma ha l’indubbio grande merito
di consentire ai docenti di poter esprimere il loro parere “a caldo”. E questo
ci pare comunque interessante e degno di essere segnalato sulle pagine di
PRAGMA, forse perché, nei suoi limiti, non rimanda a paragoni inopportuni e
sproporzionati, come quello con la riforma Gentile, e nemmeno incoraggia
suggestivi quanto semplicistici anatemi, degni davvero di un clima da
“controriforma”.
Riforma comunque ancora non è, e forse non sarà mai, innanzitutto perché
troppo fortemente condizionata dall’istituto della delega, segno
inequivocabile di un’operazione legislativa conclusa senza dibattito e
confronto, cioè senza alcun accordo, nemmeno di minima, fra le parti, proprio
in un ambito normativo così delicato e di grande ricaduta sociale. Riforma
inoltre non è perché il testo della Legge Delega si limita a dichiarare delle
linee guida da cui si attendono i più concreti decreti applicativi. Riforma
infine non è perché è improbabile che in un settore, in cui in due anni si
sono attuati tagli di portata epocale (anche il quotidiano economico Il Sole
24 Ore ha notato la pesante manovra economica gentilmente offerta su un piatto
d’argento dal Ministro dell’Istruzione proprio alla vigilia della votazione
definitiva in Senato), la prospettiva sia quella di una riforma e non invece
quella di una restaurazione.1
Se i
numeri della manovra di riassetto colpiscono per la loro vistosa valenza
riduttiva (complessivamente 8000 cattedre in meno per il 2003-2004) le
dichiarazioni generiche, e volte un po’ troppo ovvie, della Legge Delega
(http://istruzione.it) non consentono di andare molto al di là di qualche
superficiale commento e di alcuni immediati e legittimi interrogativi. In
questo editoriale anche PRAGMA intende dunque esprimere la sua posizione, in
generale e a “botta calda”, riservandosi di entrare di volta in volta più
dettagliatamente nel merito dei successivi decreti legislativi.
L’articolo 1, comma 1, sancisce con parole sacrosante e totalmente
condivisibili le finalità di un sistema di istruzione e formazione che possa
oggi dirsi degno di un qualunque stato moderno e democratico; ad una prima
lettura viene però istintivamente da chiedersi come mai “i principi sanciti
dalla Costituzione” stiano all’ultimo posto dell’elenco dei punti valoriali di
riferimento. Sembra quasi che tali principi non abbiano a che fare con quelli
più vicini e immediatamente riconoscibili citati per primi, quasi che la
persona umana in evoluzione, considerata nelle sue differenze di identità e
nei suoi rapporti con gli altri soggetti, non sia essa stessa, in qualità di
“uomo” e di “cittadino”, il cardine della nostre fondamenta costituzionali. Il
dubbio ricompare alla lettura del sottocomma b, comma 1, dell’articolo 2 dove
si dice che la formazione spirituale e morale deve essere “anche” ispirata ai
principi della Costituzione; viene allora da chiedersi: quali sono i concreto
i principi spirituali e morali e dove si trovano scritti se non nella nostra
Costituzione?
L’articolo 2, sottocomma g, resta quindi il più criticabile, anche perché
sancisce la già più volte criticata separazione precoce2 dei giovani
attraverso due canali di formazione distinti e classisti: il sistema dei
licei, scolastico e di istruzione, e quello dell’istruzione e della formazione
professionale, che retrocede a livelli bassi, assai simili a quello del
vecchio avviamento al lavoro. Sull’articolo 2, e sul comma 1, si tornerà
comunque in modo più approfondito e articolato nei prossimi numeri, dopo che
avremo avuto modo di conoscere i relativi decreti attuativi.
Un’ultima riflessione a caldo merita infine l’articolo 4 che, pur ponendosi in
linea di continuità con la legge n. 144, articolo 68 (Obbligo di frequenza ad
attività formative) e, ancor più, con l’articolo 18 della legge n. 196
(Tirocini formativi e di orientamento) e il relativo decreto legislativo
rinforza uno degli aspetti più nuovi ed interessanti che è quello
dell’alternanza scuola-lavoro. Su questo numero della rivista compare già un
primo articolo di approfondimento curato dall’Ispettrice Liliana Borrello, al
quale si rimanda; quello che qui ci preme esprimere sono alcuni interrogativi
che istintivamente possono sorgere dalla lettura. Sembra, ad esempio, che il
percorso di alternanza riguardi tutti gli studenti che abbiano compiuto i 15
anni, quindi anche quelli del sistema dei licei, ma come possiamo pensare che
per questi ultimi possano svolgere “l’intera formazione … attraverso
l’alternanza di periodi di studio e di lavoro”? Come potrebbero adeguatamente
frequentare quel quinto anno che “completa il percorso disciplinare e prevede
altresì l’approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il
profilo educativo, culturale e professionale del percorso di studi”? E’ più
probabile che questa innovativa possibilità sia riservata ai giovani
dell’altro sistema che, sulla carta frequentano percorsi di pari dignità,
mentre nella vita si preparano a lavori sottoqualificati e senza futuro. E
ancora quali garanzie abbiamo che effettivamente “i periodi di tirocinio che
non costituiscono rapporto individuale di lavoro” non scadano, senza malafede
da parte di nessuno, in occasioni di prestazione di manodopera gratuita da
parte di ragazzini e ragazzine, ché tali sono i giovani di 15 anni, a cui
farebbe invece tanto bene, in termini di “crescita educativa, culturale e
professionale”, permanere pienamente inseriti in quell’ambiente tipicamente
pedagogico e protetto che è la scuola? E infine, ma l’argomento merita
ulteriori approfondimenti, chi ha le competenze adeguate ad elaborare quelle
“modalità di certificazione dell’esito positivo del tirocinio e di valutazione
dei crediti formativi” che possono consentire al giovane di rientrare in un
percorso di istruzione - perché no? - magari con la “possibilità di passare”
da un sistema all’altro, come recita il sottocomma i), comma 1, dell’articolo
2?
Per il
momento ci fermiamo qui ed è facile convenire che gli interrogativi sono molti
e di rilievo; per questo PRAGMA si impegna a seguire da vicino l’iter di
questa “riforma” , sollecitando anche il punto di vista di quel 35% di docenti
che si sono dichiarati soddisfatti.
1 Cfr.
su Il Sole 24 0re di mercoledì 12 marzo 2003, l’articolo Il ministro Moratti
«taglia» 8 mila cattedre
2
Cfr., in particolare, l’editoriale del
numero19 di PRAGMA, La scuola che non vogliamo
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