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FOCUS: a proposito della riforma 2

Una proposta di discussione per il sistema di istruzione e formazione professionale

a cura della redazione

Gli autori che hanno redatto il presente documento hanno concesso alla redazione di PRAGMA di pubblicarne una sintesi, nell’intenzione di offrire un contributo di analisi, di riflessione e di proposta ai fini dell’elaborazione di un’ipotesi di impianto e di articolazione del sistema educativo di istruzione e formazione professionale

Dalla presentazione

Secondo gli autori è necessaria una proposta innanzitutto valoriale, culturale, sui criteri portanti di una riforma necessaria. Principi ai quali deve ispirarsi il sistema di istruzione di uno stato che voglia continuare ad essere civile e democratico, mentre vanno fortemente contrastati quelle prospettive che si presentano devastanti proprio sul versante politico e valoriale. Nella scuola secondaria di secondo grado, deve riconoscersi la forte valenza culturale della formazione tecnica e professionale, che la collochi sullo stesso piano della formazione umanistica, in un sistema di istruzione che non può non essere che nazionale e unitario, perché la dimensione professionale non è un settore ma una funzione rilevante di tutto il sistema.
Deve esser costruito un unico, forte ed autorevole comparto tecnico-professionale, che assommi, trasformandolo e semplificandolo, ciò che oggi è ripartito tra istruzione tecnica e istruzione professionale, in alcuni casi con duplicazioni di figure professionali, di cui sempre più spesso si fatica a capire il senso.
Un comparto di questa natura è necessario e va impostato in modo flessibile, con un numero di indirizzi adeguato, con un tempo scuola per gli alunni “umano”, prevedendo curricula per figure professionali ampie, come ci indicano le stesse indagini sui fabbisogni, con durata anche differenziata, con possibilità di uscite intermedie, ma costruite in continuità, in modo che si possa rientrare e riprendere il percorso formativo, per completarlo anche successivamente.
È da considerare infatti inaccettabile, sia per lo Stato che per le Regioni, la regionalizzazione dell’istruzione professionale e di quella tecnica che, attribuendo allo stato la formazione dei cittadini destinati a dirigere il paese, lascia alle regioni la formazione di coloro destinati a eseguire, magari a obbedire, non disponendo delle stesse parole e delle stesse competenze dei primi.
Con la regionalizzazione di quei percorsi, aumenterebbe la disparità fra le persone: lì finirebbero i più deboli, che vedrebbero confermata la propria condizione di debolezza, lì finirebbero gli insegnamenti “poveri”, quelli poveri di cultura perché evidentemente, secondo quella opzione, per formare manodopera non c’è bisogno di curare troppo le menti. Devono invece esser garantiti “Tutti gli usi della parola a tutti…. Non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo” come sostiene Rodari nella Grammatica della fantasia.
Vanno, quindi, ricercate risposte diversificate a situazioni e a bisogni differenti, respingendo l’idea di “fare parti uguali tra disuguali”. Ma un nuovo comparto tecnico professionale deve restare dentro il percorso di istruzione, attraverso impostazioni, integrazioni, collaborazioni, strade che garantiscano a tutti alla fine il raggiungimento di una solida formazione culturale e professionale, non segnando una separazione tra i licei e la formazione tecnico-professionale.
Questo può avvenire solo riconfermando la scelta dell’autonomia scolastica, dandole senso: perché è l’autonomia didattica, progettuale delle istituzioni scolastiche, che, attraverso il progetto formativo, consente di adottare le soluzioni metodologiche e didattiche funzionali al raggiungimento degli obiettivi formativi nelle specifiche situazioni concrete.

La scuola secondaria di secondo grado

Dal paragrafo 1
I modelli europei di scuola ruotano tutti attorno al rapporto tra “cultura” e “competenza professionale”, entrambe determinanti per la crescita umana e civile del cittadino, per dare a tutti una chiave interpretativa unitaria da spendere nelle varie esperienze nella vita e nel lavoro, per entrare in quest’ultimo, non farsene dominare, e gestire i mutamenti cui è soggetto.
La stessa competitività delle imprese, a ben vedere, oggi non si fonda più su una dimensione prevalentemente aziendale, perché viviamo in un mondo in cui gran parte delle imprese sono di natura sovranazionale, e allora il contributo dei sistemi nazionali si qualifica per la capacità di elaborare una progettazione congrua dei sistemi di istruzione e formazione professionale.
È necessario che governo e parti sociali si sforzino di far evolvere le proprie concezioni di partenza in una dimensione adeguata alle attuali esigenze della società e del mondo della produzione. Le necessarie mediazioni tra le parti, portatrici di specifici interessi, possono evolvere ponendo le condizioni per un modello di sviluppo integrato del sistema di istruzione/formazione capace di fornire ai cittadini le migliori opportunità per ottenere competenza sociale e professionale, in una prospettiva attenta alle esigenze della produzione, ma finalizzata ad alimentare comunque lo sviluppo intellettuale, umano e civile dei cittadini (cfr. l’educazione alla cittadinanza, ai diritti umani, all’intercultura, alla solidarietà agita).
Con il termine “competenza professionale” non può intendersi più l’esito di un mero addestramento, ma un insieme di conoscenze applicate di tipo sperimentale e scientifico-tecnologico, che postulano un livello culturale di notevole spessore.
D’altro canto, se la cultura nasce dallo studio e dall’esperienza, trasmettere cultura è cosa ben diversa dal trasmettere percorsi scolastici esclusivamente umanistici, e porgere conoscenze e nozioni attraverso lezioni frontali e compiti in classe.
La distinzione tra “cultura” e competenza professionale” non ha significato da quando si è assunto il significato antropologico del termine “cultura” e, quindi, secondo il contesto, se ne sottolineano alcuni aspetti d’ambiente, di conoscenza, di competenza con relative finalizzazioni: in ogni settore della vita lavorativa esistono componenti culturali e professionali, conoscenze, abilità e capacità d’azione in diversi contesti di vita e di lavoro.
Non si tratta di promuovere ai livelli più alti possibili le capacità intellettuali, critiche, morali, socio-civili, professionali di ogni persona per motivi “strumentali”, perché a questo obbliga la funzionalità sociale, ma di sviluppare il diritto all’istruzione (che la Costituzione garantisce al singolo) nella convinzione che il rafforzamento e la valorizzazione del cittadino/lavoratore, il suo sforzo continuo di crescita e autoeducazione durante tutta la vita attiva, oltre ad essere un principio costituzionale da realizzare, concorra alla crescita del Paese, al rafforzamento della democrazia, al miglioramento progressivo della funzionalità sociale, civile, economica.
Tutti i cittadini devono ormai esser considerati soggetti di una sorta di potestà (o di un diritto-dovere, inteso in senso giuridico, diversamente dalla nozione spuria della “riforma Moratti” in contrapposizione al concetto di ‘obbligo’) di giungere al massimo possibile di istruzione e formazione professionale. Si tratta di un diritto, se lo si inquadra nell’ambito delle libertà personali e dei principi garantiti dalla costituzione, ma si tratta anche di qualcosa di simile ad un dovere se si fa emergere la funzione sociale e la decisiva importanza per il progresso del paese.
Un’insufficiente offerta d’istruzione contribuisce a formare una collettività divisa, marcata dalla posizione socio-economica di nascita, con i giovani quasi automaticamente e comunque precocemente canalizzati, discriminati e quindi impediti di partecipare al meglio agli sforzi di progresso della società di cui dovrebbero essere protagonisti.
In questa prospettiva, in particolare, la scuola dell’obbligo, che deve tornare a ricomprendere anche gli attuali spazi del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado, deve continuare ad essere interpretata come garanzia specifica del principio dell’uguaglianza sostanziale ex art. 3 della Costituzione, strumento contro la discriminazione sociale nel campo dell’istruzione e per il riequilibrio delle disuguaglianze.
Nell’obbligo ritrovato (espunto l’apprendistato, in primo luogo!), la scuola, dunque, riacquisterebbe il suo ruolo di componente essenziale del welfare state, dello stato sociale.
Pur con la dovuta elasticità tutti i curricoli dovrebbero prevedere un monte ore di circa 36 unità temporali di lezione. L’articolazione delle 36 ore di lezione (unità temporali di lezione) potrebbe essere scomponibile in:

  • un’area di cultura generale, o d’equivalenza (19 ore), atta ad assicurare, in tutti gli indirizzi una sufficiente dimensione culturale polivalente;

  • un’area di indirizzo (8 ore), connaturata ai diversi indirizzi e comprensiva delle discipline caratterizzanti i diversi curricoli;

  • un’area di integrazione/approfondimento/professionalizzazione, alternanza scuola/lavoro (3 ore), affidata, ove possibile, al sistema di istruzione e formazione professionale regionale; utilizzabile, oltre che per interventi di riequilibrio culturale, per esperienze di orientamento, per l’applicazione tecnologica ed operazionale del sapere e in integrazione con il sistema di istruzione e formazione professionale regionale, che così interverrebbe, in maniera garantita dallo Stato, anche nell’obbligo.

  • area di specificazione, finalizzazione del curricolo e complementi di curricoli regionali (6 ore), per rendere possibile la variazione quantitativa del peso delle diverse discipline all’interno del monte ore complessivo.
    Naturalmente le tre fasce non dovrebbero essere impermeabili, ma potrebbero essere dirette ad utilizzare in vario modo gli insegnamenti generali per il rafforzamento della stessa cultura professionale.

Particolare, innovativa rilevanza assume l’obiettivo di produrre, nell’area di integrazione/approfondimento/professionalizzazione, in tutti gli indirizzi a cura dell’intervento formativo delle Regioni, una qualificata attitudine all’acquisizione ed all’operativizzazione delle conoscenze (che non significa, a ben vedere, una mera enfatizzazione della manualità e del facere, al fine di recepire nell’organizzazione scolastica e nella didattica, ad esempio, la capacità di lavorare per obiettivi, di individuare ed affrontare problemi, di saper affrontare situazioni impreviste, di superare la frattura tra sapere pratico e sapere disinteressato.
La concertazione dei curricoli sarà effetto della collaborazione di tre partner, Stato, Regioni e Imprese, insieme portatori di esigenze formative diverse e di diverse competenze utili per soddisfarle. Per l’incentivazione di stage ed esperienze di alternanza scuola/lavoro devono essere previste risorse da parte dello Stato e delle Regioni, al Nord come al Sud.
Nel quadro degli obiettivi strategici previsti dalla proposta, verrebbe dunque riconosciuto il ruolo delle imprese come luogo formativo irrinunciabile e ciò comporta come corollari, da un lato l’opportunità di prevedere percorsi di formazione ai tutor aziendali e dall’altro di definire modalità per la certificazione delle competenze acquisite mediante l’esperienza formativa in azienda, che garantiscano il riconoscimento e la spendibilità dei crediti formativi acquisiti dallo studente.
In merito alla certificazione, il percorso formativo realizzato con la modalità dell’alternanza deve trovare modalità nuove per certificare le competenze acquisite in ambito aziendale, sia in attività formative esplicite, sia nelle quotidiane attività lavorative che comportano una notevole possibilità di apprendimento.

Un biennio unitario ma non unico

Dal paragrafo 2
L’ipotesi sperimentale qui presentata tende a sviluppare e a tradurre operativamente, in un nuovo assetto organizzativo e curricolare del biennio, una concezione che vede tutta la scuola partner dell’integrazione col sistema di istruzione e formazione professionale regionale ed, insieme, la sede privilegiata per l’acquisizione di adeguati livelli di conoscenze e di competenze individuali, fattore primario della crescita culturale, civile, sociale ed economica e mezzo fondamentale per la prevenzione e la riduzione del disagio e delle diseguaglianze.
Per conseguire questi obiettivi occorre individuare e sperimentare modelli organizzativi e curricolari flessibili, aperti, polivalenti, tutti riconducibili ad un sistema unitario, entro il quale siano però consentite interazioni, opzioni, passaggi dall’uno all’altro canale formativo, possibilità di uscite e di rientri: nessun percorso di studi secondari può oggi ignorare i caratteri fondamentali del mondo contemporaneo, la rilevanza del momento operativo, l’interazione tra cultura e professionalità, le nuove competenze richieste dall’incessante innovazione tecnologica, la disponibilità al cambiamento.

Il (nuovo) procedimento per la riforma
Dal paragrafo 3
Di recente maggioranze diverse, e per diversi obiettivi, hanno provato a dar vita a una Riforma sforzandosi, con alterni risultati di elaborarle in sé complete, come Minerva che nasce vestita e armata dalla testa di Giove.
Si è trattato di un errore bipartisan: né la sovrabbondante commissione del ministro De Mauro, né il pugno di esperti del ministro Moratti hanno convinto scuole, società e istituzioni coinvolte. A parte il portato del titolo V della Costituzione, quel metodo merita d’esser abbandonato.
C’è nella storia della scuola italiana, a ben vedere, un’altra via, di più basso profilo, di più modeste ambizioni, ma che è risultata assistita dal successo ed ha consentito alla scuola secondaria di secondo grado di non restare sostanzialmente stretta nel vecchio impianto gentiliano; si è trattato del procedimento utilizzato per le riforme dell’Istruzione Tecnica, di alcuni Licei, dell’Istruzione Professionale: riforme adottate in via amministrativa, con la collaborazione ed il consenso delle istituzioni scolastiche e con la soddisfazione delle Regioni. Attraverso la via amministrativa si è saggiato il metodo della dialettica tra amministrazione e scuole.
Per muoversi con la via amministrativa lo strumento utilizzato è stato quello della sperimentazione, e in particolare della sua configurazione “assistita”.
Il contributo di docenti, dirigenti scolastici e ispettori, come di tutto il personale della scuola organizzato nelle istituzioni scolastiche è stato riconosciuto strategico e decisivo.
Vero è che per sperimentazione non si intendeva, di fatto, allora l’applicazione di un vero metodo sperimentale, sia pur a livello amministrativo, quanto l’opportunità di procedere in esperienze che da temporanee e strumentali diventavano poi stabili e finali. La convalida della riuscita di tali operazioni, è stata, peraltro, più che “verificata”, “certificata” dalla soddisfazione di studenti, famiglie, imprese, istituzioni del territorio e società civile, nonché dall’imitazione che è sempre il più sincero segno d’apprezzamento.
Tale unico punto strutturalmente carente e problematico non deve preoccupare. La crescita della cultura della valutazione, l’ampliarsi della Rete Qualità, il ruolo dell’Invalsi e il nuovo, non aggirabile giudizio critico che viene dalle misurazioni internazionali, possono oggi garantire anche la verifica della sperimentazione.
Gli esiti più soddisfacenti saranno poi in parte codificati, ma non ‘ingessati’ o pietrificati, dovendo mantenere l’ordinamento caratteristiche self-correcting di ragionevolezza, flessibilità ed adattabilità continue. Dovranno essere assicurate le risorse finanziarie necessarie (invertendo il trend per cui la scuola sia considerata solo costo, quindi, ontologicamente da ridurre). Si introdurranno per legge solo gli interventi necessari a costituire l’ambiente migliore per le sperimentazioni, tra cui si deve indicare però da subito l’introduzione di un organico funzionale poiché con organici asfittici è impossibile assicurare il servizio, tanto meno sperimentare.

Scuola e istruzione e formazione regionale: differenze e complementarietà
Dal paragrafo 4
Scuola e istruzione e formazione regionale sono attualmente due sistemi giustapposti, se non contrapposti, che non sembrano riuscire a trovare, tra accuse reciproche e tentativi di egemonia, obiettivi condivisi in cui possano riconoscersi e lavorare insieme.
Sono in molti ad accusare la scuola di trasferire, con le discipline, nozioni astratte e di richiamarsi ad uno studente tipo che deve solo memorizzare e ripercorrere l’itinerario predisposto per lui, senza altro merito possibile che l’obbedienza. E l’obbedienza non è più una virtù, almeno a scuola. La scuola avrebbe dimenticato come far apprendere a trovare soluzioni ai problemi, poiché si limita a gabellare le soluzioni consolidate già trovate.
In questo modello base, molto criticato, esistono però indubbie opportunità. L’apprendimento disciplinare comporta sempre l’acquisizione di un raccolta di informazioni operata mediante una intelligente organizzazione teorica e metodologica, che rende capaci di ordinare le conoscenze, di operare tramite le medesime in diversi campi d’applicazione, come istituire collegamenti, argomentare, inferire. Sostenere una prova comporta la capacità di richiamare alla memoria e selezionare regole e assiomi, verificarne le condizioni di applicazione, controllare l'esattezza dei risultati e dei procedimenti adottati, analizzare gli errori, individuarne le cause, individuare o riconoscere i percorsi correttivi. Lavorare con gli altri e davanti agli altri allena al confronto, alla collaborazione, a sottoporsi a un giudizio o esprimerlo.
Ma in questi anni la trasformazione dei sistemi dell’istruzione (anche universitaria), della formazione professionale e delle politiche del lavoro è stata profonda, in considerazione delle diverse necessità cui il legislatore intendeva dare risposta: migliorare il livello qualitativo del capitale umano a sostegno della competitività dei sistemi produttivi e del Paese; migliorare l’occupabilità e facilitare l’inserimento lavorativo delle persone; accrescere la capacità del governo locale di utilizzare in modo integrato le diverse leve disponibili per lo sviluppo territoriale.
La riforma del Titolo V assegna un ruolo centrale alle Regioni nel governo del sistema dell’istruzione-formazione, tuttavia l’attuazione di questo ruolo può orientarsi seguendo diverse tendenze. Quando lo Stato mantiene una prevalenza nel campo dell’istruzione e alle Regioni resta il compito di integrare l’offerta, sia potenziando/orientando il curricolo scolastico, sia realizzando percorsi paralleli di istruzione o formazione professionale, il passaggio dell’istruzione professionale alle Regioni ha tutte le caratteristiche di una più marcata separazione delle funzioni: allo Stato l’istruzione liceale, orientata alla formazione dei quadri professionali medio — alti, alle Regioni (l’istruzione e) la formazione professionale, orientata a fornire risposte a breve termine ai fabbisogni del sistema produttivo locale.
Altra tendenza può delinearsi in quella che viene definita la “governance” del sistema territoriale dell’istruzione e formazione: nell’ambito del quadro normativo nazionale, la Regione definisce gli indirizzi del sistema, ne stabilisce le priorità, controlla e valuta la qualità dell’offerta formativa. La Regione (a differenza dello Stato) non gestisce il sistema e la responsabilità di garantire la produzione dell’offerta formativa è lasciata alle scuole (autonome) e alle agenzie formative, in un’ottica di “quasi mercato” in cui hanno accesso ai finanziamenti le strutture che rispondono a determinati requisiti (accreditamento) e che, in ultima analisi, risultano essere più attrattive nei confronti dei propri clienti (sistema misto pubblico-privato).
L’autonomia scolastica ( la vera riforma della scuola realizzata negli ultimi anni) ha già reso possibile una grande rispondenza dell’offerta di istruzione alle esigenze locali. Il problema è governare a livello territoriale il contributo dei diversi soggetti nel determinare la consistenza, l’articolazione e la qualità dell’offerta, governo per il quale sembrano più efficaci approcci di tipo concertativo e regolativo piuttosto che un ruolo gerarchico e dirigista da parte dell’Amministrazione regionale o locale. A livello nazionale, se vale il fatto che l’istruzione è una leva strategica per lo sviluppo del sistema Paese, il legislatore non può rinunciare al proprio essenziale ruolo di definizione degli obiettivi-chiave dell’istruzione, di definizione degli standard e di controllo della qualità degli apprendimenti.
È dunque il concorso dei quattro diversi livelli di governo che deve essere perseguito, non la scelta di mantenere la gestione del sistema a livello centrale o decentrarla sulle regioni. Questi diversi livelli sono così definiti:

  1. il governo nazionale del sistema;

  2. il coordinamento nazionale unitario della definizione delle competenze e delle figure professionali;

  3. la programmazione territoriale dei servizi;

  4. l’assicurazione della qualità dell’offerta.

Un’organizzazione multilivello, quale sarebbe il sistema nazionale dell’istruzione e della formazione, richiede un’adeguata funzione tecnica di supporto, per favorire lo sviluppo dell’innovazione e l’affermarsi e diffondersi delle migliori pratiche. Questa soluzione sembra di gran lunga più efficace oggi per promuovere una sostanziale equità e coerenza dell’intero sistema piuttosto che tentare di imporre saperi minimi o soluzioni didattiche per decreto.
La nostra Carta Costituzionale afferma, all’art. 33, che “è compito della Repubblica istituire scuole statali di ogni ordine e grado”, decretando quindi che la scuola statale è un’istituzione della repubblica, non un “semplice” servizio (non così è, infatti, degli ospedali, non così degli enti assistenziali, che pure svolgono una funzione essenziale per la vita delle persone).

Rilevazione delle funzioni legislative di stato e regioni nell’istruzione dopo la riforna della costituzione 18 ottobre 2001, n. 3
Dal paragrafo 7
Nella Costituzione del 1947 la competenza legislativa generale in materia di istruzione apparteneva allo Stato; le regioni potevano esercitare, esclusivamente in materie tassative (così, il settore “istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica”), una potestà legislativa concorrente, funzione sottoposta a svariati vincoli: l’interesse nazionale, le norme fondamentali delle leggi statali di riforma economico-sociale, gli obblighi internazionali ed i principi generali dell’ordinamento giuridico, oltre che i principi fondamentali stabiliti per ciascuna materia dalle leggi dello Stato.
Tale modello di rapporti fra funzioni legislative ha informato l’intervento normativo sino alle riforme degli anni ’90 (L. n. 59/1997, Dlgs n. 112/1998, Dlgs n. 300/1999, D.P.R. n. 275/1999).
L’assetto relativo alla distribuzione delle funzioni legislative tra Stato e Regioni voluto dalla Costituzione del 1947 è rivoluzionato dalle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione dalla l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
In sostanza, con riferimento alla “spartizione” della funzione legislativa:
l lo Stato ha competenza legislativa esclusiva nelle sole materie tassativamente indicate dall’art. 117, comma 2 (legislazione esclusiva);
l Stato e Regioni hanno competenza legislativa concorrente nelle materie indicate nell’art. 117, comma 3 (legislazione concorrente): in tal caso spetta allo Stato la sola determinazione dei principi fondamentali;
l spetta alle Regioni la potestà legislativa in ogni materia non espressamente riservata alla legislazione statale (legislazione residuale).
Le nuove norme vanno poi coordinate con quelle rimaste invariate dell’art. 33 e 34 della Costituzione.
La Corte Costituzionale ha cominciato progressivamente a dare una lettura "autentica" delle norme costituzionali attraverso alcune sentenze sulla ripartizione di competenze tra Stato e Regione in materia di istruzione.
È da ritenere che lo Stato abbia la funzione legislativa esclusiva alla “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” in relazione ad aspetti quali i requisiti dell’offerta formativa anche in relazione alla “quantità” minima, ai requisiti minimi professionali del personale docente, alla valutazione e certificazione delle competenze.
In particolare, se si fa riferimento alla individuazione delle qualifiche professionali, l’esigenza primaria di attribuire la “spendibilità” nazionale dei relativi titoli sembra imporre una normazione (anche) di dettaglio statale, seppure rispettosa del principio di leale collaborazione già ricordato, atto a consentire a Stato e Regioni la previa condivisione dei relativi presupposti.
Pur considerato che l’“istruzione e la formazione professionale” è materia di competenza legislativa regionale, dal punto di vista tecnico-giuridico, non esiste alcun automatismo tra questa indicazione di competenza e il passaggio degli attuali istituti professionali di stato e di tutti o parte di quelli tecnici alle Regioni, come da più parti, più o meno autorevolmente e ufficialmente, si è sostenuto.
Per ‘istruzione e formazione professionale’ si dovrà intendere una materia che inglobi il concetto già cristallizzato di formazione professionale e lo qualifichi e integri con contenuti propri dell’istruzione, per una formazione che non si limiti alle competenze professionali ma curi altresì, ad esempio “la formazione intellettuale, spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla collettività nazionale ed alla civiltà europea.”1
È quindi anche da contestare che con la l. 28 marzo 2003 n. 53 (c.d. legge delega Moratti) si debba dar per scontato il passaggio degli attuali istituti professionali di stato alle Regioni e non possa disegnarsi, con trascurabili emendamenti, un sistema integrato quale quello che qui si presenta.
A seguito dell’emanazione della l. 28 marzo 2003, n. 53 (legge Moratti) è stato, infatti, emanato il Dlgs 17 ottobre 2005, n. 226 che all’art. 1 sancisce che “lo Stato garantisce i livelli essenziali delle prestazioni del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione” e che i percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, nei quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione, sono di pari dignità e si propongono il fine comune di promuovere l’educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il saper essere, il saper fare e l’agire, e la riflessione critica su di essi, nonché di incrementare l’autonoma capacità di giudizio e l’esercizio della responsabilità personale e sociale curando anche l’acquisizione delle competenze e l’ampliamento delle conoscenze, delle abilità, delle capacità e delle attitudini relative all’uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre all’italiano e all’inglese.

La modularità nei curricoli
Dal paragrafo 9
Per quello che riguarda infine la strategia curricolare, l’approfondimento dei problemi complessivi della modularità dei curricoli negli interventi riguardanti il comparto tecnologico-professionale e tutte le iniziative integrate Stato/Regione è una necessità se si vuole costruire un sistema che trovi al suo interno funzionalità, elasticità e spazi di integrazione.
La modularità è l’unica strategia curricolare che consenta di non confinare il problema dell’operativizzazione delle conoscenze ad atomizzati segmenti di curricolo.
Rinunciare a tale occasione lascerebbe l’istruzione e la formazione professionale nell’attuale condizione di subalternità e consoliderebbe la diffidenza che la fa configurare di dignità inferiore, scuola “differenziale” e canale di discriminazione sociale per chi vuole o deve scegliere un immediato o veloce ingresso nel mondo del lavoro, senza proporsi un curricolo scolastico più che triennale dopo l’obbligo. Con la modularità, invece, sarà possibile integrare i curricoli con segmenti formativi tarati su specifiche esigenze.

1 Art.1, comma 3, del Dlgs 17 ottobre 2005, n. 226.