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RISPONDE L'ISPETTRICE TECNICA LILIANA BORRELLO
Il dubbio circa l'utilizzazione dei 10 punti che sono a disposizione della commissione per la seconda fase della valutazione finale, è risolto dall'O. M. del 9 marzo 1995, n. 80, sulla valutazione finale nelle classi terze del nuovo ordinamento, che all'articolo 22. 8B recita: "Il punteggio attribuito alle prove di verifica delle abilità può essere modificato, sempre nell'ambito dei 10 punti, in senso positivo o negativo, dall'eventuale colloquio."
E' evidente che l'utilizzo in senso negativo dei 10 punti può verificarsi quando eventualmente le valutazioni delle prove d'esame forniscano esiti che contrastino in negativo con i valori espressi nella prima fase della valutazione finale.
In riferimento al quesito circa il peso da attribuire alla prova strutturata finale, rispetto alla valutazione dell'intero iter formativo dello studente al termine del terzo anno, appare evidente l'impossibilità di procedere a preventive codifiche, in quanto la funzione delle prove strutturate è di "formale verifica" del conseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi individuati nelle diverse discipline, in coerenza con i risultati conseguiti nelle precedenti verifiche.
Eventuali "scarti" devono essere analizzati dal docente e dal consiglio di classe che decideranno con riferimento ai singoli casi utilizzando al meglio gli elementi di cui dispongono.
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