
Articolo
precedente
|
Articolo
seguente
|
di Grazia Biscotti*
Un grande passo avanti sul piano pedagogico e su quello
educativo é stato compiuto relativamente alla valutazione finale del portatore
di handicap. Con le ultime disposizioni normative in materia di esame di stato,
si é finalmente completato l’iter legislativo che consente un effettivo
inserimento ed una efficace integrazione dell’allievo in situazione di
handicap nella scuola italiana. L’art. 17 comma 4 dell’O.M. 38/99 prevede la
possibilità, per gli alunni che hanno svolto un percorso didattico
differenziato, di partecipare agli esami di stato e di conseguire un attestato
delle competenze acquisite durante il percorso scolastico quinquennale.
É un fattore di notevole importanza per la scuola
italiana, sia sotto l’aspetto educativo sia sotto quello
didattico-organizzativo. Sotto l’aspetto educativo, si creano spazi dove é
possibile realizzare percorsi formativi flessibili, adattabili alle diverse
esigenze degli studenti, valorizzando le loro identità, e quindi anche le loro
diversità. Solo dalla comprensione e dal rispetto per la diversità può
nascere un progetto sociale, che, puntando alla realizzazione di pari opportunità,
produca realmente l’integrazione.
La presenza nella scuola di ragazzi in situazione di
handicap é fonte di una preziosa dinamica di rapporti e di interazioni che é
occasione di maturazione per tutti, in quanto stimola a una comune crescita
civile, attraverso l’assunzione dei valori dell’accoglienza, della
solidarietà, della condivisione, della diversità. Alla base del principio di
integrazione scolastica dei portatori di handicap c’é un nuovo e diverso modo
di concepire l’uomo che é “valore”, comunque si manifesti la sua umanità.
Sotto l’aspetto didattico, la necessità di far
raggiungere obiettivi formativi generali e specifici agli allievi in situazione
di handicap esige che gli insegnanti promuovano un rinnovamento profondo nel
loro modo di far scuola, basato su una progettazione curricolare flessibile e
personalizzata. Sotto l’aspetto organizzativo, esistono gli strumenti tecnici
e finanziari perché l’attività didattica diventi una proposta formativa
rispondente alle reali esigenze degli alunni.
In questo contesto di “scuola che cambia”, l’esame
di Stato si presenta come elemento di forte innovazione nel processo della
riforma complessiva della scuola. L’impianto innovativo imposto dalla L.
425/97 rende l’esame di Stato più oggettivo, rigoroso e trasparente ed
influenza positivamente la programmazione, la didattica e ogni scadenza
scolastica. Anche per gli allievi in situazione di handicap, il nuovo esame di
Stato rappresenta “l’occasione per un oggettivo accertamento delle
conoscenze, competenze e capacità acquisite”.
L’alunno in situazione di handicap arriva all’ultimo
anno di scuola superiore dopo un percorso scolastico che può essere di tre
tipi: ordinario, personalizzato o differenziato.
Il percorso scolastico ordinario é quello che seguono
tutti gli studenti; di norma sono gli alunni con handicap fisico o psichico
lieve che seguono tali percorsi, nei quali il passaggio alle classi successive
avviene mediante promozione.
Il percorso scolastico personalizzato é quello che, di
norma, seguono gli alunni con handicap psicofisico e psichico lieve ed é
conforme agli obiettivi generali e specifici tipici del corso di studi
frequentato. Anche in questo caso il passaggio alla classe successiva avviene
mediante promozione.
Il percorso scolastico differenziato é seguito da alunni
con handicap psichico o psicofisico grave ed é volto a far raggiungere
obiettivi non riconducibili a quelli tipici del corso di studi frequentato. In
questo caso, i voti assegnati in tutte o in parte delle discipline intendono
evidenziare il raggiungimento degli obiettivi previsti nel PEP (Piano educativo
personalizzato) predisposto dal Consiglio di classe e non il raggiungimento di
quelli previsti dai programmi ministeriali. L’alunno viene ammesso alle classi
successive ai soli fini del perseguimento degli obiettivi del PEP.
In sede di esame di stato l’alunno H, a seconda del
percorso seguito, sostiene quindi:
1) prove d’esame ordinarie;
2) prove d’esame equipollenti;
3) prove d’esame differenziate.
Le prove ordinarie sono quelle predisposte dal Ministero
e dalla Commissione (terza prova) e svolte secondo i canoni tradizionali. Le
prove d’esame equipollenti sono previste per alunni con handicap fisico,
psicofisico, sensoriale che abbiano seguito un percorso scolastico ordinario o
personalizzato e prevedono il rilascio del diploma di superamento dell’esame
di stato e del relativo certificato integrativo. Le prove equipollenti sono
predisposte dalla Commissione d’esame sulla base della documentazione fornita
dal Consiglio di classe. Le prove possono essere svolte con “mezzi diversi”
(computer, macchina da scrivere, dettatura all’insegnante di sostegno ecc.);
con “modalità diverse” (prove tradotte in questionari, quesiti a risposte
chiuse, prove strutturate, tests ecc.);
con “contenuti culturali e professionali differenti”; il colloquio é
realizzato mediante prove scritte, domande scritte, test, mediatore ecc. é
possibile in casi particolari predisporre prove equipollenti da effettuarsi in
tempi più lunghi o in più giorni.
Le prove differenziate sono previste per quegli alunni
che hanno svolto un piano educativo personalizzato con obiettivi didattici e
formativi non riconducibili a quelli ministeriali. In questo caso non é
previsto il rilascio del diploma, ma una certificazione attestante le competenze
e abilità conseguite dallo studente e coerenti con il PEP.
La partecipazione alle prove d’esame costituirà
occasione di stimolo e di corretta conclusione di un percorso formativo
realizzato interagendo con l’intera classe. Per questi allievi, la
“commissione d’esame predispone, su indicazione del Consiglio di classe,
prove differenziate omogenee al percorso svolto”.
*docente all’Ipsscts “P. Frisi” di Milano