L'ISPETTRICE RISPONDE
Titoli equiparabili o penalizzanti?
Per quanto riguarda la terza area, professionalizzante, del post-qualifica, le convenzioni tra Ministero della Pubblica Istruzione e Regioni non coprono tutte le esigenze formative degli Istituti Professionali presenti sul territorio nazionale. Svariatissime, infatti, sono le figure professionali che possono trovare uno spazio nel mondo del lavoro, e non sempre i centri di formazione regionali dispongono delle risorse adeguate per impegnarsi in direzioni magari divergenti dalla loro vocazione originaria. Più semplicemente, poi, potrebbe accadere che una regione non riconosca, in disaccordo con gli Istituti Professionali con i quali dovrebbe interagire, la spendibilità di taluni profili professionali sul mercato del lavoro. In questi casi si ricorre ai corsi di terza area surrogatori, organizzati direttamente dai presidi; ma, mentre l'integrazione con il sistema regionale prevede l'acquisizione di una qualifica di secondo livello riconosciuta su tutto il territorio nazionale, il corso in surroga assicura solo un attestato rilasciato dal preside di non equivalente spendibilità. Ci si domanda allora se il diverso tasso di "ufficialità professionalizzante" dei due titoli possa in qualche modo penalizzare gli studenti che si trovano a seguire i corsi surrogatori come unica possibilità offerta loro per concludere coerentemente il corso di studi intrapreso, e se siano già state attivate o progettate, nell'ambito del Ministero, soluzioni positive al problema.
Angela Montagna
RISPONDE L'ISPETTRICE TECNICA LILIANA BORRELLO
Le convenzioni stipulate tra il Ministero della Pubblica Istruzione e le Regioni non possono fornire risposte esaustive a tutte le esigenze espresse dagli Istituti se la programmazione, l'organizzazione e la successiva gestione delle aree di specializzazione avvengono esclusivamente nell'ambito delle strutture formative preesistenti nelle regioni. In tale caso è evidente che la realtà condiziona l'individuazione delle aree di specializzazione da realizzare ed è probabile che, in alcuni casi, non consenta di fornire risposte adeguate sia in tema di differenziazione delle figure professionali che in tema di quantità delle richieste avanzate dagli Istituti.
E' auspicabile invece, come accade in alcune regioni, una gestione che, utilizzando al meglio l'opportunità offerta dalla realizzazione di progetti integrati, ponga in posizione preminente non l'utilizzazione esclusiva delle strutture formative esistenti, ma l'individuazione e la progettazione delle aree di specializzazione centrate su figure professionali adeguate a supportare l'economia di territorio.
Tuttavia, al di là di quelli che sono gli strumenti e le strategie in materia di formazione regionale, bisogna considerare che la vera forza scaturisce dalla qualità del percorso formativo e dalla rispondenza alle esigenze professionali della produzione.
In materia di formazione quello che è più importante non è la "sigla finale", ma il "contenuto", e premettendo sempre l'obiettivo di attivare processi di qualità, in assenza di collaborazione regionale, gli Istituti possono realizzare collaborazioni con strutture territoriali significative nel settore della formazione e della produzione utilizzando a livello locale convenzioni proposte dalla Direzione Generale o utilizzando nuove intese. Nella realizzazione di nuove intese, nell'individuazione e progettazione di aree di specializzazione sarebbe opportuno che gli Istituti operassero congiuntamente.
DECRETI - ORDINANZE - CIRCOLARI
Pubblichiamo qui di seguito l'art. 4 dell'Ordinanza che istituisce i corsi di recupero, e le successive istruzioni della Direzione Generale per l'Istruzione professionale, proponendo la discussione da sviluppare nel prossimo numero sulle questioni aperte, per l'ordinamenento dell'istruzione professionale, dalla proposta di utilizzare l'area di approfondimento per gli interventi integrativi.
ORDINANZA MINISTERIALE N° 313 del 9-11-1994
art. 4 interventi didattici ed educativi integrativi negli istituti professionali
1. In considerazione del fatto che negli istituti professionali l'ordinamento dei corsi triennali di qualifica prevede uno spazio di quattro ore settimanali, denominato area di approfondimento, destinato ad attività didattiche autonomamente programmate, e in considerazione altresì del fatto che le finalità della predetta area di approfondimento comprendono quelle proprie degli interventi didattici ed educativi integrativi, gli interventi di cui alla presente ordinanza possono essere svolti nell'ambito del medesimo spazio orario delle ore di approfondimento previste dall'ordinamento.
[...]
ULTERIORI ISTRUZIONI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI
Il D.L. 29.10.94 n.607 concernente l'abolizione degli esami di seconda sezione, prevede l'attivazione di interventi didattici ed educativi per gli allievi il cui profitto risulti insufficiente in una o più materie.
La normativa in questione prevede un tipo di intervento che può assimilarsi a quelli già contemplati come fisiologici in quell'ambito di flessibilità ed autonomia costituito dall'area di approfondimento, propria del nuovo ordinamento degli istituti professionali.
L'area di approfondimento, tuttavia, non esaurisce in questo aspetto la propria valenza, ma conserva una specifica fisionomia volta a conseguire ulteriori e differenziati obiettivi che trascendono il recupero di rilevate carenze nel profitto di singole discipline.
In particolare è utilizzata nel primo biennio anche:
- per la verifica delle situazioni in ingresso degli allievi spesso già contraddistinti da situazioni di svantaggio socioculturale;
- per l'immediata attivazione di interventi formativi di riequilibrio sociale e di rimotivazione allo studio;
- per una tempestiva e indispensabile integrazione delle conoscenze e abilità linguistico-espressive e logico-matematiche che risultano storicamente carenti in giovani che generalmente hanno conseguito esiti modesti nella precorsa carriera scolastica;
- per iniziative dirette a valorizzare i talenti;
- per iniziative di raccordo anche orientative con la realtà locale.
Nel terzo anno anche:
per approfondimenti professionali svolti da consulenti che lavorino nei rispettivi settori produttivi;
per esercitazioni di simulazione aziendale aventi particolari obiettivi;
per esperienze di alternanza scuola-lavoro.
L'art. 4 dell'O.M. n.313 del 9.11.1994 [...] prevede espressamente successive specifiche istruzioni per definire il necessario raccordo fra tali interventi e l'area di approfondimento nei corsi di qualifica degli istituti professionali.
A tal fine, stante anche l'esigenza di un'ottimale utilizzazione dell'orario complessivo per evitare un eccessivo carico di lavoro per gli studenti interessati, si evidenzia quanto segue:
l'area di approfondimento conserva il suo significato e la sua identità di "contenitore" atto a recepire le varie attività secondo la programmazione didattica, in conformità con l'ordinamento degli istituti professionali, di cui al D.M. 24/4/1992;
in tale spazio potranno essere svolte, secondo un'attenta programmazione che individualizza gli interventi scindendo il gruppo classe:
a) le attività istituzionali proprie dell'ordinamento (indicate sopra),
b) gli interventi di recupero e sostegno per profitto insufficiente in una o più discipline;
per lo svolgimento della attività di ordinamento restano ferme le modalità di utilizzo e di retribuzione dei formatori esterni alla scuola e del personale docente già regolamentate dalla normativa vigente (D.M. 24/4/1992; D.L. 15/2/1993; Circolare 16.9.1991, n. 286);
per lo svolgimento della attività di sostegno e di recupero di cui al D.L. 607/94 saranno adottate le modalità di utilizzo e di retribuzione del personale insegnante valide per tutti gli ordini scolastici, definite con l'O.M. n.313; conseguentemente la spesa, strettamente afferente a tali attività, graverà sulle risorse finanziarie previste dall'art. 3 del D.L. 607/94 e assegnata ai singoli istituti.[...]
Il Direttore Generale